Infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura del Condominio: la responsabilità solidale del Condominio e del proprietario

Infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura del Condominio: la responsabilità solidale del Condominio e del proprietario
23 Aprile 2021: Infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura del Condominio: la responsabilità solidale del Condominio e del proprietario 23 Aprile 2021

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6816/2021, depositata l’11 marzo 2021, ha confermato il principio sancito dalle SS.UU con la sentenza n. 9449/2016, secondo la quale nel caso di danni provenienti dal terrazzo di copertura di un edificio condominiale, sul quale insista una terrazza di proprietà esclusiva di un condomino, deve essere riconosciuta la concorrente responsabilità del Condominio e del proprietario.

IL CASO. Tizio, proprietario di un appartamento situato al di sotto della terrazza di copertura dell’edificio condominiale conveniva in giudizio il Condominio Alfa e il signor Caio, proprietario esclusivo della predetta terrazza, affinché fossero condannati in solido all’esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni verificatesi nell’appartamento di sua proprietà e condannati al risarcimento dei danni subiti.

Tizio sosteneva, infatti, che la causa dei danni doveva essere addebitata sia al condomino Caio, proprietario del terrazzo di copertura del fabbricato, sia al Condominio Alfa che aveva omesso in ogni caso di assicurare la necessaria manutenzione.

Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di riparazione del lastrico solare, essendo nel frattempo intervenuti i lavori di riparazione, accoglieva solo parzialmente la domanda di Tizio, condannando il solo Condominio al risarcimento dei danni.

In grado d’appello la sentenza veniva parzialmente riformata, in quanto la Corte d’appello riteneva che si dovesse invece pervenire alla condanna in solido del Condominio e del proprietario della terrazza, in conformità di quanto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 9449/2016, secondo le quali “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il Condomino Caio, proprietario della terrazza, con cinque motivi di ricorso.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso, lamentava la falsa applicazione e violazione degli artt. 1126 e 2055 c.c. in quanto, proprio alla luce dei principi espressi dalle SS.UU con la sentenza n. 9449/2016, a suo avviso, non sarebbe stato possibile affermare una responsabilità solidale tra il Condominio e i singoli condomini.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha respinto il secondo motivo di ricorso, confermando sul punto la sentenza d’appello.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la Corte d’appello aveva correttamente condannato anche il Condomino proprietario della terrazza in applicazione dei principi dettati dalle citate SS.UU. del 2016.

La Suprema Corte ha affermato, quindi, in relazione ai danni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva, sussistente una concorrente responsabilità del Condominio e del proprietario per la mancata manutenzione.

In conclusione, quindi, l’omissione di atti conservativi integra una violazione per il Condominio per la mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare funga da copertura per l’edificio) e del condomino-proprietario ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione.

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